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WhistleBlowing

Il whistleblowing consiste nella rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto segnalante di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante può essere un dipendente o una terza parte.

Cos’è il Whistelblowing?

Il whistleblowing è il processo con cui i dipendenti o terze parti di un’azienda (per esempio fornitori, clienti, collaboratori, ecc.) possono segnalare, anche in modo anonimo, sempre riservato e protetto, sospette pratiche illecite riscontrate durante la propria attività.
Questa pratica è divenuta obbligatoria per un grosso numero di soggetti dopo il recepimento della direttiva UE 2019/1937 tramite il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

Chi è obbligato?

I soggetti destinatari del provvedimento sono molti.
In particolare, per le società di diritto privato, il riferimento da tenere in considerazione è la media del numero di dipendenti in forza negli ultimi 12 mesi:
– più di 250 dipendenti: dal 15 luglio 2023
– più di 50 dipendenti: dal 17 dicembre 2023
– qualsiasi dimensione con un modello organizzativo 231dal 15 luglio 2023

Per quanto riguarda gli enti pubblici:
– tutti *: dal 15 luglio 2023

Chi può segnalare?

Il nuovo Decreto Whistleblowing amplia il concetto di segnalante a qualsiasi lavoratore del settore pubblico e privato, indipendentemente dall’inquadramento giuridico e contrattuale della propria prestazione e per uno spazio temporale che va oltre i confini del rapporto di lavoro.

I segnalati possono quindi essere:

  • Dipendenti pubblici e privati
  • Lavoratori autonomi
  • Lavoratori o collaboratori di fornitori
  • Liberi professionisti e consulenti
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
  • Azionisti e persone con amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza
  • Candidati
  • Lavoratori in prova
  • Ex lavoratori

Misure di protezione?

Il segnalatore ha il diritto di restare anonimo ma in ogni caso deve ricevere la massima protezione per evitare azioni ritorsive o qualsiasi altra azione che possa ostacolare la sua incolumità o operatività.
Tuttavia le misure di protezione sono dove anche a:

  • Facilitatori
  • Persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, che operano nello stesso contesto lavorativo
  • Colleghi di lavoro del segnalante
  • Enti di proprietà del segnalante o che operano nel suo stesso contesto lavorativo
  • Segnalanti anonimi, se successivamente identificati e soggetti a ritorsioni

 

Se sei interessato contattaci o scrivi a: 

alberto.parravicini@sdgsrl.it